Corrispettivo Tariffario Specifico

Cos’è e come si calcola il CTS per gli utenti in media tensione

Gli utenti connessi in media tensione (MT) che non adeguano i propri impianti secondo i requisiti stabiliti dall’Agenzia di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) o non inviano alla società di distribuzione la relativa comunicazione, sono tenuti al pagamento di un corrispettivo tariffario specifico (CTS).


Riferimenti normativi

L'articolo 41 dell'allegato A alla delibera 646/2015/R/eel e s.m.i dell’ARERA definisce tutto ciò che riguarda la corresponsione del corrispettivo tariffario specifico. Gli utenti MT che non rispettano i requisiti tecnici di cui ai commi 39.1 o 39.2 o 39.3 o che non inviano all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 40.1 sono tenuti a versare un corrispettivo tariffario specifico.


Calcolo del CTS

Il corrispettivo tariffario specifico degli utenti media tensione è pari, su base annua, a:

  • € 500,00 per gli utenti MT con Potenza Disponibile (PD) pari o inferiore a 400 kW
  • € (500 + 750 *[(PD-400)/400]0,7) per gli utenti MT con PD superiore a 400 kW e inferiore o uguale a 3 MW
  • € 3.280,36 per gli utenti MT con PD superiore a 3 MW

dove PD è il valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione valutate al 1° gennaio dell’anno a cui il calcolo del corrispettivo tariffario specifico  si riferisce.

Il CTS viene corrisposto all’impresa distributrice con il criterio del pro-quota giorno.

La corresponsione del CTS agli utenti in media tensione viene sospesa al momento dell’invio all’impresa distributrice della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 40.1.

Nel caso in cui il controllo di cui al comma 40.6 evidenzi la non rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici di cui ai commi 39.1 o 39.2 o 39.3 l’utente MT è tenuto al versamento del corrispettivo tariffario specifico con decorrenza dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 40.1 o, qualora tale dichiarazione sia stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di effettuazione del controllo.


Fatturazione del CTS

Con decorrenza 1 gennaio 2016, ogni impresa distributrice fattura ai propri utenti MT in solo prelievo o in prelievo ed immissione tenuti alla corresponsione del corrispettivo tariffario specifico ogni importo mensile di CTS, pari ad 1/12 dell'importo annuo dovuto, indicando per ognuna di esse il mese e l’anno cui si riferisce. Tali importi mensili devono avere evidenza specifica nei documenti di fatturazione del trasporto. Il venditore è tenuto ad includere nella prima fatturazione utile ai propri utenti MT le medesime informazioni secondo il medesimo dettaglio.

Con decorrenza 1 gennaio 2016, nel periodo novembre-dicembre di ogni anno, ogni impresa distributrice fattura ai propri utenti MT in sola immissione, tenuti alla corresponsione del corrispettivo tariffario specifico, l'importo annuo di CTS dovuto, indicando l'anno cui si riferisce.

Come prevede l'articolo 15 dell’Allegato B alla Delibera ARG/elt 33/08 e s.m.i. dell'ARERA, l’utente è costretto alla corresponsione di un CTS maggiorato (CTSM) se rientra nelle casistiche previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto allegato.