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Domande frequenti sugli impianti di produzione di energia elettrica
Cosa sapere per connettere alla rete il tuo impianto di produzione di energia elettrica
L’Autorità di regolazione per Energia Elettrica, Reti e Ambiente ha stabilito con il TICA (Testo Integrato per le Connessioni Attive) che i produttori di energia elettrica con potenza inferiore a 10.000 kW, per connettersi alla rete di distribuzione, devono presentare la richiesta al Distributore competente.
Abbiamo predisposto il Portale GeCA (Gestione Connessioni Attive) per la domanda di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alla nostra rete. Il portale sostituisce la precedente modalità di invio cartaceo e tramite posta elettronica certificata (PEC) delle richieste di connessione per i seguenti servizi:
- richieste di attivazione di un nuovo impianto di produzione o di una sezione di impianto su POD esistente;
- variazioni di potenza su impiantiprecedentemente connessi;
- monitoraggio dello stato delle richieste di connessione inserite;
- ricezione di aggiornamenti (via email) circa gli stati di avanzamento lavori.
Richieste di connessione per regime di cessione totale dell'energia o assenza di utenza elettrica già attiva
Solo per richieste di connessione di un impianto di produzione in assenza di POD/utenza elettrica già attiva o in regime di cessione totale dell’energia, vai all'area riservata di questo sito e segui l'apposita web form.
Presentare la domanda di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica
È necessario fare domanda al distributore e registrarsi nel sistema GAUDÌ (Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti), piattaforma sviluppata e gestita da Terna che consente l’identificazione univoca degli impianti di produzione e si occupa di monitorare l’intero ciclo di vita degli impianti di produzione.
Quindi, se il tuo impianto è servito dalla nostra rete di distribuzione (nei Comuni di Roma e Formello), devi:
- registrati al portale GeCA di Areti e avviare la procedura di richiesta
- registrare il tuo impianto nel sistema GAUDÌ
In caso di connessione con Iter semplificato (decreto MISE 29/05/2015) la registrazione in Gaudì sarà svolta da Areti. Tramite il sistema Gaudì al termine della connessione saranno poi comunicate al produttore le chiavi di accesso per la gestione dell’area riservata.
Usare il portale è molto semplice, basta seguire le istruzioni passo dopo passo. È anche disponibile un manuale che illustra tutta la procedura sul Portale GeCA
Se incontri problemi nell’uso del portale puoi scrivere all’indirizzo supporto.portalegeca@areti.it, ad esempio per:
- errori restituiti dal portale in fase di inserimento della richiesta
- errori in fase di registrazione
Tutti i documenti necessari per inserire la richiesta sono scaricabili da questo sito, nella pagina dedicata al servizio di Connessione impianti di produzione.
L’iter semplificato, indicato sul portale GeCA come Preventivo rapido è un percorso più semplice pensato per le domande di connessione di impianti di produzione con queste caratteristiche:
- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo (POD) attivi in bassa tensione;
- con potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- con potenza nominale non superiore a 20 kW;
- per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- in assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
In questo caso devi rivolgerti a TERNA, proprietario della rete di trasmissione nazionale (RTN) dell’elettricità in alta e altissima tensione.
Il corrispettivo per ottenere un preventivo rapido per la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica – qualora i lavori per la connessione siano limitati all’adeguamento della presa - è pari al costo del corrispettivo per la connessione:
- 122 € (100 € + IVA 22%)
Il corrispettivo per ottenere un preventivo ordinario è:
- 36,60 € (30 € + IVA 22%) per potenza di immissione richiesta fino a 6 kW;
- 61 € (50 € + IVA 22%) per potenza in immissione richiesta superiore a 6kW e fino a 10 kW;
- 122 € (100 € + IVA 22%) per potenza di immissione richiesta superiore a 10 kW e fino a 50 kW;
- 244 € (200 € + IVA 22%) per potenza di immissione richiesta superiore a 50 kW e fino a 100 kW;
- 610 € (500 € + IVA 22%) per potenza di immissione richiesta superiore a 100 kW e fino a 500 kW;
- 1.830 € (1.500 € + IVA 22%) per potenza di immissione richiesta superiore a 500 kW e fino a 1.000 kW;
- 3.050 € (2.500 € + IVA 22%) per potenza di immissione richiesta superiore a 1.000 kW;
Per la modalità di pagamento è possibile consultare il portale GeCA all’interno della sezione “Modelli e manuali”.
Se hai pagato due volte per errore la stessa fattura puoi chiederci il rimborso. Puoi farne richiesta direttamente online attraverso l’area riservata di questo sito. Dovrai dimostrare il doppio pagamento allegando alla richiesta una copia di entrambe le attestazioni di pagamento.
Provvederai personalmente all’installazione dell’impianto con l’ausilio di un tecnico specializzato. Noi non ci occupiamo di questa attività, ma di quelle propedeutiche all’allaccio dell’impianto alla nostra rete di Distribuzione. Lo stesso installatore, come figura incaricata, potrà registrarsi sul portale GeCA e seguire la pratica per tuo conto.
Puoi accedere al portale GeCA e consultare nell’area dedicata “Storico pratica” un prospetto cronologico degli stati associati alla pratica.
Incentivi per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
L’energia elettrica prodotta e immessa viene remunerata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), l’ente che calcola il contributo dei diversi “conti” sottoscritti dai produttori e paga i relativi incentivi. Per maggiori informazioni sul regime di immissione dell'energia, sul regime di scambio sul posto e sul regime di incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, puoi consultare il sito di GSE SpA.
Puoi rivolgerti al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che fa da intermediario tra i produttori da fonti rinnovabili e la borsa elettrica, dove i grandi attori del settore elettrico vendono e acquistano “all’ingrosso” l’elettricità. Il GSE interloquisce con singoli utenti, famiglie, imprese e condomini titolari degli impianti. Per maggiori informazioni consulta il sito di GSE SpA.
Informazioni tecniche e documenti di riferimento
La potenza nominale degli impianti fotovoltaici, costituiti da moduli fotovoltaici ed inverter, è definita dal valore minimo tra la potenza STC dei moduli fotovoltaici espressa in kWp e la potenza nominale dell’inverter espressa in kW.
Il dispositivo di rincalzo (DDR) è un dispositivo di sicurezza richiesto soltanto per gli impianti connessi in bassa tensione di potenza nominale superiore a 20 kW e per gli impianti connessi in media tensione di potenza superiore a 400 kW.
La predisposizione, l’installazione e l’attivazione del sistema di richiusura automatica non deve includere il dispositivo di ricalzo, perché vietato dalle vigenti norme, dalle regole di sicurezza delle persone e dalle regole di buona tecnica volte alla protezione degli impianti e delle cose.
Sì. Gli schemi riportati nella Norma CEI 0-21 rappresentano la pratica applicazione delle disposizioni previste nel TIME (Testo Integrato Misura Elettrica) che in generale prevedono l’installazione del Misuratore di produzione M2 nelle immediate vicinanze dei morsetti del generatore. Nelle applicazioni di Areti queste regole generali di installazione del gruppo di misura M2 sono integrate dalla specifica tecnica CV MIS 03 “Criteri per l’installazione e la gestione dei complessi di misura di energia elettrica negli impianti BT/MT/AT”, pubblicata sulla pagina dedicata ai servizi di misura per impianti di produzione.
Sì. La specifica tecnica CV MIS 03 integra le regole generali definite dalla norma in funzione della specificità della rete elettrica di Areti, pertanto sono vincolanti per la connessione dell’impianto di produzione alle nostre reti elettriche.
Gli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti in media e bassa tensione, di potenza nominale superiore a 11,08 kW dotati di SPI esterno, devono eseguire le prove di verifica in campo con cassetta di prova ogni 5 anni, ed inviarci i risultati all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) areti@pec.areti.it
Se il dispositivo d’interfaccia è integrato nell’inverter, il titolare dell’impianto di produzione deve effettuare le verifiche visive e almeno l’autotest ogni anno, ciò nel rispetto delle norme di manutenzione degli impianti. Dovrà anche riportare l’esito delle verifiche sull’apposito registro delle manutenzioni. Gestiremo eventuali richieste di acquisizione dati nel rispetto degli accordi sottoscritti con il regolamento di esercizio dell’impianto.
Le schede tecniche per le regolazioni delle protezioni SPI sono pubblicate nella pagina dedicata al servizio di Connessione impianti di produzione.
Sì. Nella pagina dedicata al servizio di Connessione impianti di produzione trovi il format dei regolamenti di esercizio. Questi sono standardizzati per le connessioni alla rete in bassa tensione degli impianti fotovoltaici fino a 20 kW e degli impianti di piccola taglia, di potenza non superiore a 0,8 kW. Nella stessa pagina sono disponibili molti altri documenti e informative sulle connessioni attive.
Sì. I regolamenti di esercizio pubblicati su questo sito per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW da allacciare alla rete in bassa tensione comprendono anche le prescrizioni e le regole di esercizio da applicare agli impianti di accumulo. Inoltre, sono predisposti per recepire i dati tecnici e delle prestazioni di tali particolari impianti.
Fatturazione per il servizio di misura dell’energia prodotta (contributo MIS di produzione)
Come distributori, fatturiamo gli importi per le attività di installazione e manutenzione del misuratore, e per quelle di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica prodotta, che svolgiamo sulla base della normativa vigente.
I principali riferimenti normativi in materia sono emanati dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):
- Deliberazione 595/2014/R/eel “Regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta” e ss.mm.ii.
- Deliberazione 458/2016/R/eel “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica (TIME)” e ss.mm.ii.
Nella fattura addebitiamo i costi relativi al misuratore installato da Areti in corrispondenza dell’impianto di produzione, per il quale svolgiamo anche i servizi di raccolta, registrazione e rilevazione della misura dell’energia prodotta.
L’importo è calcolato sulla base delle tariffe definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nei suoi provvedimenti.
Gli addebiti in fattura si applicano a partire dalla data di installazione del misuratore in corrispondenza dell’impianto di produzione.
Più nel dettaglio il calcolo del corrispettivo viene effettuato come pro-quota rispetto ai giorni associati al periodo di riferimento indicato in fattura.
Al momento non è ancora stata prevista la gestione del pagamento tramite domiciliazione.
No. Puoi effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario utilizzando l’IBAN IT 69 G 02008 05351 000104166667 intestato ad Areti SpA.
Il contributo che richiediamo noi è diverso da quello richiesto dal GSE, che non è responsabile del servizio di misura e non può quindi richiedere oneri per l’installazione e la gestione del misuratore.
Per i clienti dello scambio sul posto, il GSE richiede un contributo definito “costi amministrativi”. Per ulteriori chiarimenti in merito a tale contributo puoi consultare il sito di GSE SpA.
Il pagamento del contributo è richiesto al titolare dell’impianto di produzione per il periodo di competenza. È comunque possibile in qualsiasi momento chiedere la voltura dell’impianto di produzione. La procedura prevede che sia acquisita la dichiarazione sia del soggetto che perde la titolarità dell’impianto (c.d. cedente) sia del soggetto che ne acquisisce la titolarità (c.d. cessionario)
Nel caso in cui la fattura sia stata erroneamente emessa nei confronti del cedente, l’importo verrà annullato tramite lo storno della fattura e verrà quindi emessa una nuova fattura nei confronti del cessionario.
La voltura deve essere dapprima eseguita sul portale GAUDÌ, e poi deve essere comunicata ad Areti utilizzando il Modulo voltura di un impianto di produzione da inviare all’indirizzo email preutenza.connessioniattive@areti.it
Per questo tipo di misurazione dell'energia è prevista una fatturazione annuale.
Il corrispettivo per la misura dell’energia elettrica prodotta deve essere pagato dai proprietari degli impianti di produzione per il servizio di trasmissione dei dati al GSE, a prescindere dalla categoria d’uso della fornitura in prelievo. Tale servizio non è oggetto del contratto di fornitura sottoscritto con il proprio venditore di energia e, per tale ragione, viene addebitato direttamente da noi.
Gli importi fatturati fanno riferimento alle attività di:
- installazione e manutenzione del misuratore;
- raccolta delle misure dell'energia prodotta;
- validazione, registrazione e laddove richiesto messa a disposizione delle suddette misure a enti esterni (GSE).
L’attività di manutenzione del misuratore comprende la verifica periodica del corretto funzionamento dello stesso, l’eventuale ripristino delle funzionalità o la sostituzione (riferimenti normativi: Allegato A deliberazione ARERA 595/2014/R/eel “Regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta” e ss.mm.ii., e Allegato B deliberazione ARERA 654/2015/R/eel “Testo Integrato Misura Elettrica – TIME” e ss.mm.ii.).
No. In questo caso i servizi associati al contributo MIS sono compresi nel pagamento dei servizi aggiuntivi derivanti dallo specifico contratto che hai sottoscritto con noi.